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0.946.113.491TraduzioneAccordodi riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischidelle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»),che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la CompagnieFrançaise d’Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, coursMichelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»),che agisce perconto dello Stato FranceseConcluso il 3 dicembre 20012Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 2002Entrato in vigore il 21 maggio 2002 (Stato 13 maggio 2003)Art. 1 Scopo dell’AccordoLa Coface conferma che potrà riassicurare la GRE nell’ambito delle garanzie accor-date da quest’ultima a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), perquanto concerne la parte di prodotti di origine francese inclusa nelle esportazionigarantite.La GRE conferma che potrà riassicurare la Coface nell’ambito delle garanzie accor-date da quest’ultima a esportatori francesi o a terzi (in particolare banche), perquanto concerne la parte di prodotti di origine svizzera inclusa nelle esportazionigarantite.La decisione definitiva sull’applicazione della riassicurazione a titolo di un contrattoparticolare sarà presa per ogni singolo caso dalla Coface o dalla GRE.Art. 2 Campo d’applicazione1. Il presente Accordo è applicabile nei casi in cui:a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti siavvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paesedell’altro ...
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